Il legittimo portatore di un assegno (e cioe': il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto, il beneficiario e l'Istituto emittente) che ne abbia perso il possesso a causa di smarrimento, distruzione o furto, puo' rivolgersi al Presidente del Tribunale dove l'assegno e' pagabile, o al Presidente del Tribunale dove e' residente chi presenta l'istanza, per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia dell'assegno smarrito, distrutto o sottratto e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore. Il provvedimento del Giudice (denominato ammortamento) pertanto sostituisce il titolo di credito smarrito, distrutto o sottratto.
Il provvedimento di ammortamento diviene definitivo e, di conseguenza, il titolo ammortato rimane privo di ogni effetto soltanto quando non sia stata proposta opposizione. L'assegno bancario, l'assegno circolare, il vaglia bancario, sui quali risulti apposta la clausola "NON TRASFERIBILE" non sono soggetti alla procedura di ammortamento.
Art. 69 e ss R.D. 21/12/33 n. 1736
CHI PUO'RICHIEDERLOIl prenditore o ultimo giratario dell'assegno, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto, il beneficiario e l'Istituto emittente.
DOVE SI RICHIEDECancelleria Civile – Ruolo Generale
2° Piano ammezzato, Stanza n. 59
telefono 0835/1979253
rosario.capoccello@giustizia.it
COSA OCCORREPer ottenere l'ammortamento dell'assegno bancario/circolare occorrono:
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE
Si
Decorsi i termini previsti per ciascuna tipologia senza che sia intervenuta una opposizione, il ricorrente deve richiedere all'ufficio Ruolo Generale un certificato "di non opposizione" per poter esigere il pagamento del titolo di credito o per ottenerne un duplicato dall'Istituto emittente.
TEMPIDa 15 giorni a 1 mese.
COSTI