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Patrocinio a spese dello Stato

INFORMAZIONI GENERALI

La domanda si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente in base al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;

Link al sito COA MATERA (pagina del patrocinio) https://www.ordineavvocatimatera.it/patrocinio-a-spese-dello-stato/

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:

  • La richiesta di ammissione al patrocinio,
  • Le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare,
  • L'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (Autocertificazione)
  • L'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio,
  • Se trattasi di causa già pendente,
  • Generalità e residenza della controparte,
  • Ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere,
  • Prove ( documenti, contatti, testimoni, consulenza tecnica, ecc da allegare in copia)

LIMITI DI REDDITO PER L'ACCESSO

Non  superiore a euro 13.659,64

In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo; tuttavia si tiene conto del solo reddito personale del richiedente se l'oggetto della causa sono diritti della personalità o nel caso vi siano interessi confliggenti con quelli degli altri familiari.

INFORMAZIONI GENERALI

Per la nomina del difensore, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è predisposto un elenco apposito in quanto non tutti gli Avvocati iscritti nell’Albo generale sono abilitati a tale tipo di difesa.

Per la redazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consigliabile rivolgersi al difensore; è comunque possibile presentarla personalmente (muniti di copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare nonché dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata), apponendo poi la firma solo davanti al pubblico ufficiale al quale verrà presentata. La domanda deve essere depositata nella cancelleria penale del giudice competente per il processo.

LIMITI DI REDDITO PER L'ACCESSO

Il limite di reddito imponibile per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è attualmente di Euro 13.659,64 (somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare); elevabile di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.  https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_7.page?tab=d

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Allegati

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