
La domanda si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente in base al:
Link al sito COA MATERA (pagina del patrocinio) https://www.ordineavvocatimatera.it/patrocinio-a-spese-dello-stato/
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:
Non superiore a euro 13.659,64
In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo; tuttavia si tiene conto del solo reddito personale del richiedente se l'oggetto della causa sono diritti della personalità o nel caso vi siano interessi confliggenti con quelli degli altri familiari.
Per la nomina del difensore, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è predisposto un elenco apposito in quanto non tutti gli Avvocati iscritti nell’Albo generale sono abilitati a tale tipo di difesa.
Per la redazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consigliabile rivolgersi al difensore; è comunque possibile presentarla personalmente (muniti di copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare nonché dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata), apponendo poi la firma solo davanti al pubblico ufficiale al quale verrà presentata. La domanda deve essere depositata nella cancelleria penale del giudice competente per il processo.
Il limite di reddito imponibile per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è attualmente di Euro 13.659,64 (somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare); elevabile di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_7.page?tab=d