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1°Piano - Palazzo di Giustizia
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Orario al pubblico :
| Giorno | Orario di apertura al pubblico |
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| LUNEDI' - VENERDI' | 8:00 - 12:30 |
| SABATO |
8:30 - 12:30 PREVIO APPUNTAMENTO EMAIL - gdp.matera@giustizia.it |
Ubicazione :
Viale Aldo Moro 26
Sono di competenza esclusiva del giudice di pace:
Sono di competenza del giudice di pace
Per cause civili di valore fino 1.100,00 euro, se le parti interessate ne fanno richiesta, il giudice di pace decide secondo equità.
Il giudice di pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.
Il cittadino può rivolgersi al giudice di pace secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile
Il processo davanti al giudice di pace in materia civile è regolato dal codice di procedura civile.
Per iniziare una causa civile davanti al giudice di pace bisogna notificare a mezzo di ufficiale giudiziario alla parte contro la quale si agisce (convenuto), l'atto di citazione che descrive i fatti e indica le richieste.
La citazione è scritta da un avvocato.
Se la parte (attore) sceglie di rivolgersi al giudice di pace senza l'assistenza di un avvocato, i fatti e le richieste sono raccolti in un verbale che svolge la stessa funzione della citazione.
Sia l'attore che il convenuto possono stare davanti al giudice di pace senza assistenza legale, soltanto se si tratta di cause di valore non superiore a 516,46 euro o quando il giudice, su richiesta dell'interessato, lo autorizzi in considerazione della natura ed entità della causa. Negli altri casi le parti devono essere assistite e difese da un avvocato.
Il processo si conclude con una sentenza contro la quale la parte perdente può fare appello al tribunale nello stesso circondario, tranne nel caso in cui la causa sia decisa secondo equità.
Contro la sentenza pronunciata secondo equità così come contro la sentenza del tribunale è sempre possibile proporre il ricorso per cassazione.
Il giudice di pace competente è quello nel cui territorio si trova il luogo di residenza della parte convenuta o il luogo di residenza dell'attore nel caso in cui il convenuto non ha in Italia nessun recapito: residenza, domicilio, dimora.
In via facoltativa - che vale solo se il convenuto non la contesta - ci si può rivolgere al giudice di pace competente nel luogo in cui deve essere adempiuta un'obbligazione o essere fatto un pagamento o consegnata una cosa o dove si trovano i beni per le cause di servizi condominiali.
Nel caso di ricorso avverso multa per infrazione al codice della strada, il ricorso va presentato presso il giudice di pace competente in relazione al territorio in cui è stata elevata la multa.
Alle persone che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di una causa è assicurato, anche davanti al giudice di pace, il gratuito patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato.
Fonte: Ministero della Giustizia
Al giudice di pace si può presentare opposizione per molte sanzioni amministrative in contestazione di importi inferiori a € 15.493,71. Per le violazioni al codice della strada il giudice di pace ha competenza esclusiva che prescinde dal valore.
Nel caso di ricorso contro le sanzioni per infrazione al codice della strada si può presentare:
1. ricorso avverso la multa per infrazione al codice della strada (in alternativa alla presentazione del ricorso al Prefetto)
2. ricorso avverso l’ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso per una multa. Chi ha già pagato non può più fare ricorso
Non si può fare ricorso solo avverso la decurtazione dei punti sulla patente.
E’ opportuno che il ricorrente trasmetta comunque copia del ricorso anche all’organo di polizia, riportato nell'intestazione del verbale, che ha emesso la contravvenzione per interrompere ogni procedura avviata dal verbale fino alla decisione sul ricorso.
Non si può presentare ricorso avverso l'avviso di violazione (la multa lasciata sul parabrezza). Occorre attendere la notifica del verbale per poter presentare ricorso.
Di norma se è stata applicata anche una sanzione accessoria (es. sospensione patente, etc..) non si può fare ricorso solo contro questa sanzione, ma si deve necessariamente contestare il verbale nel suo insieme.
Non è necessaria l'assistenza di un avvocato.
Se non viene nominato un avvocato, il ricorrente dovrà dichiarare nel ricorso la residenza o la elezione di domicilio (presso un amico, un parente, il luogo di lavoro…) nel comune dove ha sede il giudice al quale ci si rivolge. Infatti, se il ricorrente non è residente nel comune sede dell’ufficio del giudice di pace a cui deve presentare ricorso, e non indica un domicilio nel territorio del comune, la cancelleria non effettuerà le comunicazioni relative alla procedura (data dell’udienza, esito del ricorso ecc.) e quindi dovrà essere il ricorrente stesso ad assumere queste informazioni presso la cancelleria.
Il ricorso si presenta con domanda in carta semplice.
Il giudice accoglie il ricorso oppure può accoglierlo solo in parte.
Se il giudice respinge il ricorso può porre a carico del ricorrente, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.
La sentenza è appellabile in tribunale.
Dove:
Il ricorso va presentato presso il giudice di pace competente in relazione al territorio in cui è stata elevata la multa.
(Esempio: se io abito a Roma, ma durante un viaggio a Milano commetto una infrazione e ricevo una multa elevata dalla Polizia municipale di Milano, devo presentare il ricorso al gdp di Milano)
Fonte: Ministero della Giustizia
Cosa fa il giudice di pace nella materia Penale
Il giudice di pace dal 1º ottobre 2001 è anche un giudice penale (ma entra effettivamente in funzione dal 1º gennaio 2002): il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua cognizione, tra gli altri, alcuni reati di notevole diffusione, contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso; contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il giudice di pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.
Il processo ha luogo normalmente per iniziativa del Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero dopo aver disposto le necessarie investigazioni, se ravvisa elementi sufficienti per sottoporre a processo il soggetto indagato, richiede il suo rinvio a giudizio.
Anche la persona offesa, per i reati perseguibili a querela, può chiedere al giudice l'instaurazione del processo.
In questi casi, l'offeso può presentare un "ricorso diretto" al giudice di pace, depositandolo nella segreteria del Pubblico Ministero, che provvede alla formalizzazione dell'addebito.
Il giudice di pace, se non ritiene il ricorso infondato o inammissibile, dispone la convocazione delle parti innanzi a sé.
Il processo penale innanzi al giudice di pace è caratterizzato dalla particolare attenzione a favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra imputato e persona offesa.
Il giudice, sentita la persona offesa, può dichiarare estinto il reato se l'autore della violazione dimostra di aver provveduto alla riparazione del danno causato e di avere eliminato la situazione di pericolo eventualmente determinata.
È inoltre previsto che il giudice di pace possa astenersi dal procedere quando risulti, per l'esiguità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento, la particolare "tenuità" del fatto (tenuto conto anche del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento arrecherebbe alle esigenze di lavoro, famiglia o salute dell'imputato), sempre che l'offeso non si opponga.
Il giudice di pace commina pene pecuniarie oppure sanzioni "paradetentive": detenzione domiciliare, o, qualora il condannato lo richieda, lavoro di pubblica utilità.
L'imputato e la persona offesa sono difesi da un avvocato.
Alle persone che non hanno i mezzi per far fronte alle spese di un procedimento penale è assicurato, anche davanti al giudice di pace, il gratuito patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato.
Fonte: Ministero della Giustizia