Quali sono le differenze di diritto contrattuale tra le vendite B2B e B2C
I termini B2B e B2C sono delle sigle che riguardano:
nel settore del commercio elettronico (e-commerce).
Le norme in materia di vendite al consumatore sono finalizzate a dare maggiore protezione alla parte debole del contratto e sono contenute nel Codice del Consumo.
In particolare nei contratti B2C:
il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 129 Codice del consumo);
il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (rimedi che non sono previsti per i contratti sottoposti alla disciplina del codice civile), ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto;
il consumatore può denunciare i vizi entro 2 mesi dalla scoperta del vizio mentre il professionista deve farlo nel più breve termine di 8 giorni (art. 1490 codice civile). In ogni caso, anche decorsi tali termini l’acquirente, sia esso consumatore o professionista, può esercitare l’azione di garanzia entro i termini di prescrizione:
Inoltre, per quanto riguarda le clausole vessatorie ovvero le clausole che comportano a carico del consumatore un particolare squilibrio dei diritti e degli obblighi nei contratti B2C le clausole considerate vessatorie (artt. 33 e 34 del Codice del Consumo), sono sanzionate con la nullità, mentre il contratto rimane valido per il resto (art. 36). La nullità opera a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; i consumatori possono fare valere, attraverso le associazioni rappresentative, anche la tutela inibitoria e quella amministrativa affidata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La tutela inibitoria consente alle associazioni rappresentative dei consumatori di richiedere al giudice di proibire l'uso di condizioni generali abusive L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, con una procedura cautelare ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale. La tutela amministrativa consente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di sua iniziativa o su denuncia, di dichiarare vessatorie le clausole inserite nei contratti tra consumatori e professionisti.
nei contratti B2B le clausole tassativamente elencate e quelle aggiunte nei contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 codice civile. sono inefficaci, salvo specifica approvazione per iscritto (art. 1341 e 1342 codice civile)
Riferimenti normativi
Codice Civile
Codice del Consumo (Decreto legislativo 206 del 2005)
Quali norme sono stabilite a livello nazionale in aggiunta alle norme UE in materia di diritto contrattuale, ad esempio per la fornitura di contenuti/servizi digitali e per la vendita di beni ai consumatori — in particolare per le vendite transfrontaliere
1 Fornitura di contenuti/servizi digitali
Per quanto concerne il commercio elettronico, il legislatore ha previsto che il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
2 Vendita di beni ai consumatori
Tra gli esempi di attuazione della normativa UE in materia si ricorda che “il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione”; nel codice del Consumo l’art. 52, così come modificato dal Dlgs. 21/2014, ora prevede il periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli necessari alla restituzione (in precedenza il termine era di dieci giorni).
3 Vendita transnazionale di beni
In caso di vendita transfrontaliera di beni le norme che si applicano sono, a seconda dei casi, la legge nazionale di diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995) oppure il Regolamento UE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Regolamento UE 593/2008 denominato Roma 1)
Se vi sono norme specifiche per le vendite online e per gli altri tipi di vendita al di fuori dei locali commerciali, come le vendite presso fiere o presso domicilio dei consumatori
Il Codice del Consumo prende in esame (art. 45 codice del Consumo):
In questi casi il professionista deve fornire per iscritto una dettagliata informativa precontrattuale in linguaggio comprensibile e semplice indicando:
la fornitura della merce o del servizio deve avvenire entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti; il consumatore dispone di un periodo di 14 giorni per recedere senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi dal costo della restituzione del bene.
Riferimenti normativi
Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
Capo I - Dei diritti dei consumatori nei contratti
Sezione I - Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali
Sezione II - Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Sezione III - Altri diritti del consumatore
Sezione IV - Disposizioni generali
CAPO II - Commercio elettronico
Articolo 68 Rinvio (rinvio alle disposizioni del decreto legislativo n. 70 del 2003 recante attuazione della Direttiva 200/31/CE)
Se le norme sono diverse in caso di vendita al di fuori e vendita all’interno dei locali commerciali
Il Codice del Consumo garantisce a tutti i consumatori ed agli utenti come fondamentali i diritti:
Le maggiori tutele a favore del consumatore in caso di contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali (in particolare gli obblighi informativi e l’ampliamento diritto di recesso) deriva dalla considerazione che questi tipi di vendite, per le modalità aggressive con cui vengono proposte, o per l’effetto sorpresa e, in ogni caso, perché non consentono al consumatore di visionare dal vivo il prodotto espongono il consumatore al rischio di compiere atti non del tutto ragionati senza comprendere del tutto gli obblighi connessi al contratto.
Riferimenti normativi
Codice Civile
Codice del Consumo (Decreto legislativo 206 del 2005)
Se i venditori devono offrire mezzi di ricorso e, in caso affermativo, quale tipo di misure correttive
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto:
1. al ripristino senza spese della conformità del bene mediante:
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
ovvero
2. ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (sempre se non sia lieve), se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo, se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha causato notevoli inconvenienti al consumatore.
In ogni caso dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile:
Riferimenti normativi
Codice del Consumo (decreto legislativo 206 del 2005)
Come sono classificati i contratti per la fornitura di servizi digitali e quali sono i mezzi di ricorso disponibili
Il contratto di fornitura di contenuto digitale è il contratto che viene stipulato tipicamente on line ed ha ad oggetto prodotti di natura digitale: programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, indipendentemente dal fatto che l’accesso a tali dati avvenga tramite download, streaming, supporto materiale o tramite qualsiasi altro mezzo.
Nella Direttiva (Ue) 2019/770 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali è definito «servizio digitale»:
Il contratto di fornitura di contenuto digitale può essere concluso sia on line che off line.
1.se concluso on line: è un contratto a distanza in cui il contenuto digitale viene acquistato tramite download oppure su un supporto materiale come un dvd, che l’acquirente può memorizzare, trasformare e riutilizzare;
In questi casi il consumatore non acquista il diritto esclusivo di proprietà ma fruisce in modo non esclusivo e reiterato beni immateriali e servizi a fronte del pagamento di una tariffa per l’uso del bene o del servizio.
2. se concluso off line: il contenuto digitale viene fornito su un supporto materiale tramite un contratto concluso di persona, fuori dei locali commerciali o anche a distanza.
Nel caso di software se avviene la cessione a titolo definitivo ed irrevocabile del diritto di utilizzare il programma (e quindi ad esempio non vi sono limiti per il compratore alla cessione successiva a terzi del programma) si può inquadrare il contratto nello schema della compravendita.
Più frequente è la licenza d’uso, che è l’atto con cui un soggetto, che detiene il diritto esclusivo su un bene, cede a terzi un determinato e circoscritto potere di utilizzazione ed è assimilabile al contratto di locazione.
Nei contratti per la fornitura di contenuti digitali
chi è responsabile per i difetti dei prodotti o dei servizi venduti
Nella Direttiva (Ue) 2019/770 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali è previsto che il consumatore ha diritto:
1. al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale,
oppure
2. a una riduzione adeguata del prezzo, o alla risoluzione del contratto (se il difetto è di non lieve entità)
La direttiva si applica anche ai contratti in cui l’operatore economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto digitale o servizi digitali al consumatore e in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati personali.
Riferimenti normativi