Se l'eredita' non e' stata accettata da alcuno e non vi sia nessuno nel possesso dei beni ereditari, per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica, e' prevista la nomina di un curatore dell'eredita' stessa che opera con funzioni di amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione.
Il curatore ha il compito di salvaguardare gli interessi dell'eredita', occupandosi di: farne l'inventario, rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla o devolverla allo Stato se essa non viene accettata.
Per gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l'autorizzazione del giudice. Infatti, tutti i compiti del curatore sono vigilati dal Giudice, il quale puo' in qualsiasi momento chiederne conto al curatore e, se opportuno, revocarne la nomina. Il curatore cessa dalla sua carica se interviene accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (art. 586 c.c.).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 528 e ss. c.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOL'istanza per la dichiarazione di giacenza e la nomina del curatore puo' essere proposta da chi vi ha interesse.
DOVE SI RICHIEDECancelleria Civile – Ruolo Generale
2° Piano ammezzato, Stanza n. 59
telefono 0835/1979253
rosario.capoccello@giustizia.it
COSA OCCORREPer chiedere l'apertura della procedura di eredita' giacente occorrono: