| COS'È |
È una dichiarazione resa dall’erede che non intende accettare l’eredità del defunto, manifestando espressamente la rinuncia. Viene effettuata generalmente quando l’eredità è gravata da debiti per non dovervi rispondere. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l’eredità sia attiva. In questo modo i creditori del defunto non potranno rivolgersi a chi rinuncia all’eredità per soddisfare i propri diritti. I creditori del rinunziante, però, possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunziante, per rifarsi su di essa limitatamente ai propri crediti. La rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al cancelliere del Tribunale competente (ovvero' il Tribunale nella cui circoscrizione il defunto aveva l’ultimo domicilio), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni La rinuncia all’eredità non può essere:
Se nel frattempo nessuno ha acquisito l’eredità, la rinuncia può essere revocata fino a prescrizione del diritto (10 anni). |
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| NORMATIVA DI RIFERIMENTO | Artt. 519 e segg. cod. civ |
| CHI PUÒ RICHIEDERLO |
L’erede. Termini per la presentazione:
È importante che la rinuncia venga fatta prima della denuncia di successione e che chi rinuncia non abbia alienato un bene di proprietà del defunto. La domanda per rinuncia all’eredità può essere fatta in modo unico per tutti gradi di parentela, a patto che tutti i rinunzianti si presentino personalmente. |
| COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI |
Con dichiarazione contenente la rinuncia redatta dal notaio o dalla cancelleria del Tribunale Ordinario del circondario in cui si è aperta la successione. I documenti da allegare sono:
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| DOVE SI RICHIEDE |
Tribunale di Matera – Via Aldo Moro, 26 – 75100 Matera (MT) Cancelleria Fallimentare Dott.ssa Palumbo Filomena È NECESSARIO FISSARE UN APPUNTAMENTO TELEFONICO. TEL. 08351979256 |
| QUANTO COSTA |
I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza. Per la redazione dell'atto occorrono:
Successivamente alla redazione dell'atto in Tribunale
Per gli incapaci (minori, interdetti, inabilitati e i soggetti beneficiari delle amministrazioni di sostegno) è necessario presentare un’istanza al Giudice Tutelare, allegando la seguente documentazione:
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