Benvenuto sul sito del Tribunale di Matera

Tribunale di Matera - Ministero della Giustizia

Tribunale di Matera
Ti trovi in:

Ricorso contro il rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali

COS'È

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, che e' richiesta dagli sposi (o da persona da questi incaricata) all'ufficiale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza. La pubblicazione e' disposta per almeno otto giorni, a cura dell'ufficiale dello stato civile, nei Comuni di residenza degli sposi.Se il matrimonio non e' celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione perde efficacia e si considera come non avvenuta.
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato, contenente i motivi del rifiuto, contro cui e' possibile presentare ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.
In caso di impedimento al matrimonio per vincolo di parentela e/o affinita' entro un certo grado, adozione tra gli sposi, il Tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio e sentito il Pubblico Ministero, puo' autorizzare il matrimonio. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 87 comma 4° c.c.

CHI PUO'RICHIEDERLO

I cittadini che si sono visti rifiutare la richiesta di pubblicazione del matrimonio per vincolo di parentela, affinita'
entro un certo grado, adozione tra gli sposi. DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Civile – Ruolo Generale

2° Piano ammezzato, Stanza n. 59

telefono 0835/1979253

rosario.capoccello@giustizia.it

COSA OCCORRE

Per la richiesta di dispensa al matrimonio per vincoli di parentela occorrono:
- nota di iscrizione a ruolo
- contributo unificato di € 98,00
- marca da bollo da € 27,00

NOTA BENE

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

Si'

 

Nel caso di stranieri regolarmente residenti in Italia l'attestazione dell'assenza di impedimenti deve essere rilasciata dall'autorita' competente dello Stato di provenienza.
Se il cittadino straniero (anche non fornito di regolare permesso di soggiorno, v. Corte Cost. sent. n. 245 del 20.07.2011) non e' nella possibilita' di produrre il nulla osta dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza, contro il rifiuto dell'ufficiale dello Stato Civile alle pubblicazioni puo proporre ricorso al Tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

 

Necessita' di nominare un Difensore

 

L'assistenza di un difensore e' facoltativa.

 

TEMPI

Da 15 giorni a 1 mese

COSTI

- marca da bollo da € 27,00
- contributo unificato di € 98,00

Torna a inizio pagina Collapse