E’ una dichiarazione resa dall’erede che non intende accettare l’eredità del defunto.
La rinuncia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al cancelliere del Tribunale competente (ovvero' il Tribunale nella cui circoscrizione il defunto aveva l’ultimo domicilio), entro tre mesi dalla morte se si e' nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si e' nel possesso dei beni.
Viene effettuata generalmente quando l'eredita' e' gravata da debiti per non dovervi rispondere e in tal caso dovra' essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante.
Puo' essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredita' sia attiva. La rinuncia non puo' essere parziale, ne' condizionata, ne' a termine.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArtt. 519 e ss. c.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOPuò essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta.
DOVE SI RICHIEDECancelleria Fallimentare Dott.ssa Palumbo Filomena
Secondo piano rialzato
Per prenotazioni contattare il seguente numero 08351979256
COSA OCCORREI rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza.
Per la redazione dell'atto occorrono:
Successivamente alla redazione dell'atto in Tribunale
Se per minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno e' necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.
TEMPIL'atto viene formalizzato in giornata.