Nel caso vi sia una contestazione sull'eredità, o anche solo per evitare la dispersione o la sottrazione dei beni del defunto, può essere richiesta e/o disposta l'apposizione dei sigilli sui beni caduti in successione.
L'apposizione dei sigilli può essere anche disposta d'ufficio.
La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal Giudice su istanza di una delle stesse persone che possono chiederne l'apposizione.
Chiunque abbia interesse, può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al Giudice, il quale provvede con ordinanza non impugnabile.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 752 e segg. c.p.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOPossono chiedere l'apposizione dei sigilli ai sensi dell'art, 753 c.c.:
L'apposizione dei sigilli e la rimozione è disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero ai sensi dell'art. 754 c.p.c. nei casi seguenti:
Cancelleria Civile – Ruolo Generale
2° Piano ammezzato, Stanza n. 59
telefono 0835/1979253
rosario.capoccello@giustizia.it
COSA OCCORREContributo unificato di € 98,00 (procedimento volontaria giurisdizione);
Marca da bollo di € 27,00.